La Procedura
Il processo di mediazione si svolge secondo nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno approvato dal Ministero della giustizia di cui si è dotata la Camera di Mediazione Nazionale.
L’Organismo di conciliazione viene scelto dalla parte istante o di comune accordo delle parti in caso di mediazione congiunta. Nel caso siano state depositate istanze presso organismi diversi, la mediazione si svolge presso l’organismo di conciliazione a cui è stata presentata la prima domanda in ordine di tempo.
Presentata la domanda presso la Sede operativa di Torino dell’Organismo, è designato un mediatore e fissato il primo incontro tra le parti (non oltre quindici giorni dal deposito della domanda).
Gli incontri avvengono presso la Sede operativa di Torino della Camera di Mediazione Nazionale, salvo consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’Organismo.
È preferibile che le parti partecipino personalmente alla procedura di mediazione, eventualmente assistite da un legale che, in caso di successo della mediazione, aiuti nella stesura dell’accordo definitivo.
In via eccezionale è possibile far partecipare un proprio rappresentante munito dei necessari poteri (procura notarile).
Con il consenso delle parti e del mediatore, possono essere ammesse altre persone la cui presenza sia ritenuta necessaria o opportuna ai fini della risoluzione della controversia.
Il mediatore non esprime giudizi ma, piuttosto, cerca un accordo amichevole di definizione conveniente della controversia. Le parti sono libere di abbandonare in qualunque momento il processo di mediazione.
Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore.
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti sono libere di accettare.
La proposta di conciliazione viene comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta del mediatore, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
La mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione è riportata nel verbale della mediazione. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
La Camera di Mediazione Nazionale garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione. Gli atti sono custoditi in apposito fascicolo debitamente numerato dal responsabile dell’organismo, all’interno del registro degli affari di mediazione.